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Presentazione dell'istanza non disponibile

Il procedimento selezionato è in fase di configurazione, prossimamente sarà possibile procedere con la presentazione telematica dell'istanza.

Domanda di risarcimento danni

(urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2043)
  • Servizio attivo
Procedimento di domanda di risarcimento danni

A chi è rivolto

La domanda deve essere presentata dal soggetto danneggiato, unico titolare dell’eventuale risarcimento.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando la domanda di risarcimento completa della documentazione prevista (consultabile in formato PDF).

Ricevuta la domanda, l’Amministrazione verifica la documentazione e, se necessario, richiede integrazioni. Successivamente inoltra la pratica al broker assicurativo, che provvede a trasmetterla alla Compagnia Assicuratrice o al Loss Adjuster, in base alla tipologia di danno e al valore stimato. Contestualmente l’ufficio sinistri comunica al danneggiato l’avvenuta apertura del sinistro.

Il danneggiato sarà quindi contattato dal soggetto incaricato della gestione (Compagnia Assicuratrice o Loss Adjuster), che svolge le attività di competenza (istruttoria e/o analisi peritale, richieste informazioni, contatti con il danneggiato) e comunica l’esito della valutazione, con eventuale liquidazione del danno oppure diniego.

Nell’ambito dell’istruttoria, se richiesto dal liquidatore incaricato, l’Amministrazione redige una relazione tecnica sullo stato dei luoghi e sulla competenza del Comune di Olbia (o di altro soggetto), da trasmettere alla Compagnia Assicuratrice o al Loss Adjuster.

In base alla polizza RCT attualmente in corso:

  • per sinistri con danni materiali di importo superiore alla franchigia contrattuale di 4.000,00 €, nonché per sinistri con danni alla persona (indipendentemente dalla quantificazione), la valutazione di accoglimento o diniego e l’eventuale pagamento del risarcimento competono alla Compagnia Assicuratrice; l’Amministrazione non può interferire nelle valutazioni né corrispondere somme direttamente al danneggiato (rimborso spese, risarcimento danni, ecc.). Per informazioni successive alla presentazione della domanda, il danneggiato dovrà rivolgersi alla Compagnia Assicuratrice o al Loss Adjuster incaricato.
  • per sinistri con soli danni materiali di importo inferiore alla franchigia contrattuale, la decisione finale circa il riconoscimento del danno è di competenza della Commissione Valutazione Sinistri, sulla base delle conclusioni istruttorie relazionate dal Loss Adjuster.

In caso di rigetto della domanda di risarcimento, il danneggiato potrà proporre ricorso all’autorità giurisdizionale competente.

Una volta ricevuta la domanda, l'Amministrazione verifica la documentazione inviata.

Successivamente comunica l'avvio del procedimento alla compagnia di assicurazione la quale procede con tutte le attività conseguenti: analisi peritale, contatti con il danneggiato, comunicazione al danneggiato dell'esito dell'analisi peritale con eventuale risarcimento del danno. La comunicazione sarà inviata per conoscenza anche al richiedente per notificare i riferimenti della compagnia di assicurazione che segue la pratica (nominativo, numero di telefono e indirizzo).

Se richiesta, l'Amministrazione redige infine una relazione di competenza da inviare successivamente alla compagnia di assicurazione.

Sulla base degli obblighi contrattuali assunti, spetta alla compagnia di assicurazione valutare la sussistenza dei presupposti di accoglimento o diniego della domanda risarcitoria e provvedere all'eventuale pagamento del risarcimento. L'Amministrazione non può interferire sulle valutazioni della compagnia assicuratrice, né decidere di versare alcuna somma a qualunque titolo direttamente al danneggiato (rimborso spese, risarcimento danni, ecc.). Pertanto, per qualsiasi informazione successiva alla domanda di risarcimento il danneggiato dovrà rivolgersi esclusivamente alla compagnia di assicurazione.

Se la domanda di risarcimento sarà respinta, il danneggiato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale competente.

Domanda di risarcimento danni per incidente
Copia del documento d'identità
Copia del rapporto delle autorità intervenute
Copia del referto del pronto soccorso o certificazione medica
Dichiarazioni testimoniali rese
Documentazione attestante le eventuali spese mediche sostenute
Documentazione comprovante la proprietà del bene danneggiato
Documentazione comprovante le spese sostenute o da sostenere per i lavori di ripristino
Documentazione fotografica del luogo dell'incidente, dell'insidia e del danno riportato

Costi

Tipo di pagamentoImporto
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

     

Cosa si ottiene

A seguito della richiesta di risarcimento danni, la Compagnia Assicuratrice o il Loss Adjuster svolgono, tramite i liquidatori incaricati, l’attività istruttoria necessaria (verifica dei fatti, acquisizione della documentazione e delle valutazioni tecniche/assicurative).

Se la richiesta è accolta, l’esito può consistere nella liquidazione del danno oppure nella formulazione di una proposta di definizione bonaria/transattiva. Se la richiesta non è accolta sarà comunicato l’esito negativo, indicando le motivazioni.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Argomenti:
Ultimo aggiornamento: 20/02/2026 10:20.56

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