A chi è rivolto
La domanda deve essere presentata dal soggetto danneggiato, unico titolare dell’eventuale risarcimento.
Il procedimento selezionato è in fase di configurazione, prossimamente sarà possibile procedere con la presentazione telematica dell'istanza.
La domanda deve essere presentata dal soggetto danneggiato, unico titolare dell’eventuale risarcimento.
Il servizio può essere attivato presentando la domanda di risarcimento completa della documentazione prevista (consultabile in formato PDF).
Ricevuta la domanda, l’Amministrazione verifica la documentazione e, se necessario, richiede integrazioni. Successivamente inoltra la pratica al broker assicurativo, che provvede a trasmetterla alla Compagnia Assicuratrice o al Loss Adjuster, in base alla tipologia di danno e al valore stimato. Contestualmente l’ufficio sinistri comunica al danneggiato l’avvenuta apertura del sinistro.
Il danneggiato sarà quindi contattato dal soggetto incaricato della gestione (Compagnia Assicuratrice o Loss Adjuster), che svolge le attività di competenza (istruttoria e/o analisi peritale, richieste informazioni, contatti con il danneggiato) e comunica l’esito della valutazione, con eventuale liquidazione del danno oppure diniego.
Nell’ambito dell’istruttoria, se richiesto dal liquidatore incaricato, l’Amministrazione redige una relazione tecnica sullo stato dei luoghi e sulla competenza del Comune di Olbia (o di altro soggetto), da trasmettere alla Compagnia Assicuratrice o al Loss Adjuster.
In base alla polizza RCT attualmente in corso:
In caso di rigetto della domanda di risarcimento, il danneggiato potrà proporre ricorso all’autorità giurisdizionale competente.
Una volta ricevuta la domanda, l'Amministrazione verifica la documentazione inviata.
Successivamente comunica l'avvio del procedimento alla compagnia di assicurazione la quale procede con tutte le attività conseguenti: analisi peritale, contatti con il danneggiato, comunicazione al danneggiato dell'esito dell'analisi peritale con eventuale risarcimento del danno. La comunicazione sarà inviata per conoscenza anche al richiedente per notificare i riferimenti della compagnia di assicurazione che segue la pratica (nominativo, numero di telefono e indirizzo).
Se richiesta, l'Amministrazione redige infine una relazione di competenza da inviare successivamente alla compagnia di assicurazione.
Sulla base degli obblighi contrattuali assunti, spetta alla compagnia di assicurazione valutare la sussistenza dei presupposti di accoglimento o diniego della domanda risarcitoria e provvedere all'eventuale pagamento del risarcimento. L'Amministrazione non può interferire sulle valutazioni della compagnia assicuratrice, né decidere di versare alcuna somma a qualunque titolo direttamente al danneggiato (rimborso spese, risarcimento danni, ecc.). Pertanto, per qualsiasi informazione successiva alla domanda di risarcimento il danneggiato dovrà rivolgersi esclusivamente alla compagnia di assicurazione.
Se la domanda di risarcimento sarà respinta, il danneggiato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale competente.
| Tipo di pagamento | Importo |
|---|---|
| La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
A seguito della richiesta di risarcimento danni, la Compagnia Assicuratrice o il Loss Adjuster svolgono, tramite i liquidatori incaricati, l’attività istruttoria necessaria (verifica dei fatti, acquisizione della documentazione e delle valutazioni tecniche/assicurative).
Se la richiesta è accolta, l’esito può consistere nella liquidazione del danno oppure nella formulazione di una proposta di definizione bonaria/transattiva. Se la richiesta non è accolta sarà comunicato l’esito negativo, indicando le motivazioni.
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
La presentazione telematica dell'istanza non è disponibile
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio